Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
      2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.
      3. Se i fatti sono commessi da esercenti pubblici servizi la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di commercio.

 

Pag. 6